Il beneficio di questo bando può essere cumulabile con altre misure generali come i crediti d’imposta , rispettando il tetto massimo di beneficio pari al 100% dell’investimento sostenuto.
Descrizione
La misura “Piano di transizione 5.0” ha l’obiettivo di offrire la possibilità alle imprese italiane di innovare prodotti e servizi rendendoli più personalizzati, sicuri, accessibili e sostenibili, basandosi su tre pilastri fondamentali: automazione avanzata, collaborazione uomo-macchina e sostenibilità.
Soggetti beneficiari
Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.
Entità e forma dell’agevolazione
Si tratta di un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati nel biennio 2024-2025 nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici delle strutture produttive o dei processi produttivi.
Le aliquote di base del credito d’imposta, laddove l’investimento consegua una riduzione non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, una riduzione non inferiore al 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, sono:
35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
15% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria
Le aliquote del credito d’imposta, laddove l’investimento consegua una riduzione superiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento sono:
40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Nel caso in cui l’investimento consegua una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 15% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, le aliquote diventano:
45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
25% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
15% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Attività finanziabili e Spese ammissibili
Per accedere all’incentivo occorre che si verifichino le seguenti condizioni:
►Effettuare un investimento in almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali previsti agli allegati A e B del piano Transizione 4.0. Anche in questo caso si prevede che i beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
►Questi beni devono essere inseriti in un progetto di innovazione che consenta di ottenere una riduzione dei consumi energetici;
►La riduzione dei consumi deve essere pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.
L’allegato B, quello dedicato ai software, viene ampliato, prevedendo l’ ammissibilità agli incentivi anche per:
►i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
►i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
Vengono inoltre aggiunti gli investimenti effettuati in uno o più beni immateriali nuovi strumentali.
Oltre alla linea dedicata ai beni strumentali, il presente decreto, prevede anche due linee dedicate ai sistemi per autoproduzione e autoconsumo di energia e alla formazione.
Risultano incentivabili come beni strumentali gli impianti di produzione di energia termica, con elettrificazione dei consumi termici.
Per quanto riguarda autoconsumo e autoproduzione, la premessa è che questi investimenti devono comunque far parte di un progetto di innovazione che preveda l’acquisto di beni strumentali.
Per quanto riguarda i moduli fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%.
È prevista una maggiorazione rispettivamente del 120% e 140% per quelli a maggiore efficienza previsti dal Decreto Energia, cioè:
120% per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
140% per i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.
Si arriva così a un incentivo potenziale del 63% (45% di aliquota massima del Transizione 5.0 con la maggiorazione del 140% della base imponibile). La maggiorazione si applicherà sulla sola parte relativa ai pannelli fotovoltaici.
La maggiorazione prevista per gli impianti realizzati con pannelli di tipo b) o c) (le cui specifiche sono definite nel decreto legge “energia” n. 181 del 9 dicembre 2023 all’art. 12 comma1 ) spetta all’intero impianto e non solo ai pannelli.
Per quanto riguarda le spese per la formazione del personale, sono ammesse:
►se sono finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi;
►nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali;
►fino a un massimo di 300 mila euro.
Viene limitato il novero dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche sul risparmio energetico (Ege, Esco e ingegneri iscritti nella seziona A dell’albo).
I nuovi crediti d’imposta sono applicabili agli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024. L’avvio della fruizione non potrà in nessun caso superare la data del 31 dicembre 2025 . Quindi il 31 dicembre è data che sancisce sia il termine per l’effettuazione dell’investimento sia il termine per la certificazione e l’avvio della fruizione dell’incentivo.